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Il debito IMU non ostacola la compensazione del credito IVA

L'iscrizione a ruolo di debiti tributari a titolo di IMU non è di ostacolo alla compensazione orizzontale del credito IVA da dichiarazione annuale, munita di visto di conformità, attesa la natura non erariale del debito. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 385/2020 sulla base del dato testuale dell'articolo 31, comma 1, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, che impone il divieto di compensazione in presenza di "debiti erariali" scaduti d'importo superiore a 1.500 euro, ed alle indicazioni della risoluzione n. 2/DF, del 13 dicembre 2012, in cui il Ministero dell'Economia e delle finanze ha inteso "...sottolineare che l'IMU è un tributo comunale, nonostante la destinazione di una quota del gettito del tributo allo Stato, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214...". Tale considerazione trova conferma anche nella circostanza dell'affidamento dell'accertamento, del contenzioso, della riscossione e dei rimborsi IMU al Comune, come già previsto dal comma 7 del citato articolo 9 [per effetto dei rinvii in esso contenuti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)], e poi confermato anche dopo l'abrogazione del predetto comma 11 dell'articolo 13.