← Indietro

Il ddl delega fiscale passa al Senato; rilevanti novità per gli enti locali

Il Senato ha approvato il testo emendato del ddl delega riforma fiscale. Adesso il provvedimento ritorna alla Camera in terza lettura dopo le modifiche approvate dalla Commissione finanze in Senato, ma il percorso è ormai tracciato e a breve avremo l'approvazione.

Di rilievo le modifiche apportate al testo che interessano gli enti locali, già anticipate dal nostro portale. In particolare evidenziamo l'art. 14, che tra l'altro consentirà il pagamento dei tributo con il RID. Ma questo è solo l'aspetto appariscente di un testo molto denso che produrrà effetti significativi sulla finanza locale.

Art. 14. (Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province)

1.Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, nel rispetto in particolare dei princìpi previsti dall’articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell’autonomia finanziaria nell’ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell’autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l’integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l’aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:

1) semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l’utilizzo delle tecnologie digitali;

2) revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, anche mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all’individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all’articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l’esercizio della potestà regolamentare di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l’eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell’ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

2.Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all’articolo 1, in attuazione dei princìpi del federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province, un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane, un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione.

DELFINO & PARTNERS, CHE HA SEGUITO TUTTI I PASSAGGI DEL TESTO, FORNIRA' AGLI ENTI LOCALI APPROFONDIMENTI DOCUMENTALI E SEMINARIALI SUL DDL FISCALE E L'IMPATTO SUI TRIBUTI