IL CUMULO GIURIDICO NON SI APPLICA IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 5744/2021, ha precisato che il cumulo giuridico non si applica in caso di omesso versamento, infatti: “le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dal D. Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale il D. Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento (cfr. Cass. 27068/2017, 1540/2017 e 8148/2019).”
Il mancato pagamento di imposte regolarmente dichiarate determina, invece, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 D. Lgs. 471/1997, per le quali non è previsto alcun cumulo giuridico, ma una sanzione per ciascun mancato pagamento.
Di conseguenza, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella predetta decisione, in caso di omesso versamento dell’imposta non si applicherebbe l’art. 12, commi 2, D. Lgs. 472/1997, che prescrive che chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo, è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, bensì l’articolo 13 D Lgs. 471/2013, che al comma 1 stabilisce: “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.”
Nonostante la giurisprudenza sul tema non sia concorde, nell’ordinanza citata la Cassazione ha sottolineato come “II contrario orientamento giurisprudenziale sul punto (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 21570/2016) è stato motivatamente e convincentemente disatteso, in quanto è stato osservato che l'art. 12 cit. trova espressa applicazione ai soli casi di violazione "che attiene alla determinazione dell'imponibile o alla liquidazione"; di contro, nel caso di omesso pagamento l'imposta è già liquidata, tant'è che l'art. 13 cit. disciplina un diverso criterio di determinazione della sanzione valido per "ciascun omesso versamento di imposta", come tale incompatibile con il cumulo giuridico previsto dal D. Lgs. n. 472, art. 12”.