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Il controllo della Corte dei Conti sui piani di razionalizzazione delle società

In vista dell’ormai prossimo adempimento, torna utile richiamare la recente delibera n. 118/2024/VSGO della Corte dei Conti Emilia-Romagna che ha brevemente ripercorso attività ed effetti dei controlli esercitati della magistratura contabile sui piani di razionalizzazione periodica delle società partecipate, adottati ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016 (c.d. TUSP).

In particolare, come evidenziato dalla Sezione “la disciplina del TUSP non offre ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l’esito del controllo degli articoli 20 e 24” riconducibili in capo alla magistratura contabile. Nel merito “tuttavia, l’inciso finale dell’articolo 24 del TUSP suggerisce l’attribuzione alla magistratura contabile di un controllo successivo di legittimità sui provvedimenti di ricognizione, posto che la Corte dei conti viene chiamata a valutare “il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”, vale a dire la conformità fra il piano adottato dall’amministrazione (ed i conseguenti atti esecutivi) nonché il parametro legislativo di riferimento, costituito dall’art. 24 del TUSP e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4, 5, 11 e 20).”

Più complessa risulta essere la questione relativa agli effetti di un eventuale accertamento della Corte di non conformità degli atti adottati. In tal caso, ricordano i magistrati, “l’esito negativo del controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di revisione delle partecipazioni può condurre, in primo luogo, come da esperienza maturata in sede di esame dei piani di razionalizzazione inviati ai sensi della legge 190 del 2014 (cfr., per esempio, Sezione regionale controllo Veneto, deliberazioni n. 26/2017/PRSE; Sezione regionale controllo Lombardia, deliberazioni n. 17 e 79/2016/VSG; Sezione regionale controllo Marche, deliberazioni n. 54/2017/VSG, n. 56/2017/VSG, Sezione regionale controllo Lombardia nn. 99/2022/VSG e 62/2017/VSG), all’adozione di una pronuncia di accertamento, che evidenzi le illegittimità riscontrate, stimolando, anche in ragione della pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione (imposta dall’art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013) e dell’invio all’organo politico di vertice ed a quello di revisione economico-finanziaria, l’adozione di misure correttive da parte dell’ente (che potrebbero consistere, nei casi più gravi, nella richiesta annullamento in autotutela del provvedimento di revisione).

Inoltre, nel caso degli Enti locali e di quelli del servizio sanitario nazionale, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (si pensi ai protratti risultati economici negativi o alla necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex art. 20, comma 2, lett. e) ed f), TUSP, parametri richiamati dall’art. 24, comma 1) potrebbero essere “suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti” e, come tali, imporre l’adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall’art. 1, commi, 3 e 7, del citato D.L. n. 174 del 2012.

Ciò posto, l’Ente interessato è in ogni caso tenuto a valutare le segnalazioni e le criticità ricevute dalla Sezione ed a realizzare interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte, peraltro, è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.