Il contributo per indennità di funzione non utilizzato va restituito
La Corte dei Conti Liguria, con parere 98/2020, si era già espressa su un tema, quella della quota di contributo statale per indennità di funzioni Sindaco e amministratori non pienamente utilizzato, attualmente molto attuale. La Corte si era espressa sulla stessa norma – ovvero art. 57-quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 – oggetto di novella con legge di bilancio 2022, art. 1 commi 583 e seguenti Legge 234/2021, che è stata per alcuni anni riferimento solo dei Comuni fino a 3.000 abitanti.
Il particolare, il comma 586 prevede che a favore dei comuni a titolo di “concorso” alla copertura dell’onere sostenuto per l'incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci ed agli amministratoti locali, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto n. 124/2019 (fondo istituito per il concorso dello stato nella spesa dovuta all’incremento dell’indennità di carica dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti), è incrementato:
a) di 100 milioni di euro per l’anno 2022;
b) di 150 milioni di euro per l’anno 2023;
c) di 220 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
La Corte dei Conti ha precisato che nel caso di rinuncia all’indennità da parte del Sindaco a favore dell’ente, la quota di contributo statale sia vincolata inderogabilmente alla specifica finalità indicata dalla legge, ossia al “concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco”. Sulle predette somme, infatti, grava, per legge, un vincolo di destinazione che non può essere modificato né dalla volontà dell’ente né dalla volontà del sindaco.
Di conseguenza, la quota di contributi statali non utilizzata dal Comune per rinuncia all’indennità piena o parziale, come pure per il fatto che il Sindaco o gli assessori svolgano attività lavorativa come dipendenti e quindi abbiamo diritto all’indennità al 50%, deve essere restituita allo Stato.