Il contributo indennità funzioni va a regime, ma non per tutti
Il comma 586 art. 1 Legge 234/2021 dispone: “586.A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro A DECORRERE dall'anno 2024”.
QUINDI. Dal 2024 IN AVANTI il contributo statale sarà assegnato a tutti, a copertura del maggiore onere, che dal 2024 andrà al 100%, come dispone il comma 584 stessa legge: “In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio”.
MA NON SI PUO’ PENSARE CHE IL CONTRIBUTO STATALE SI CRISTALLIZZI ANCHE PER GLI ENTI CHE IN PASSATO AVEVANO RIDOTTO L’INDENNITA’ DI FUNZIONE. E’ “ANDATA BENE QUEST’ANNO” PER LA DEROGA DI CUI DL 198/2022, MA NON SARA’ PIU’ COSI’ DAL 2024.
Il DL 198/2022 in conversione in legge, all’art. 1 comma 20-ter dispone: “Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell’articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell’indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità”
Come evidenzia il Servizio studi del Senato, la disposizione specifica che fino al 31 dicembre 2023 possono beneficiare del riparto delle risorse anche quei comuni che “abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, della misura massima dell’indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente”.
La disposizione sembrerebbe chiarire in via definitiva alcuni dubbi sollevati dagli enti locali in relazione al comunicato del 9 gennaio 2023 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno con cui venivano fornite alcune precisazioni in relazione al DM 30 maggio 2022, di riparto del fondo per le indennità. Ai sensi del punto 3 del citato comunicato, infatti, le risorse ripartite con il decreto interministeriale del 30.5.2022 sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall’applicazione dei commi 583 e ss. della legge di bilancio 2022, “con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all’ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al comune, l’obbligo di procedere alla restituzione dell’intero contributo ricevuto”.
QUINDI: IL CONTRIBUTO INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI VA A REGIME, NEL SENSO CHE LO STATO ASSEGNERA’ SEMPRE QUANTO NECESSARIO A COPRIRE L’AUMENTO DELL’INDENNITA’ DERIVANTE DALLA LEGGE 234/2021 ART. 1 COMMI 583 E SEGUENTE, MA NON E’ PIU’ AMMESSO DAL 2024, PER I COMUNI CHEAVEVANO DELIBERATO IN PRECEDENZA UNA RIDUZIONE DELLA INDENNITA’ RISPETTO ALLE INDENNITA’ BASE DI CUI DM 119/2000, DI COLMARE LA DIFFERENZA TRA LA VECCHIA INDENNITA’ ATTRIBUITA E L’INDENNITA’ BASE, CON IL NUOVO CONTRIBUTO STATALE EX LEGGE 234/2021.