Il contratto integrativo migliorativo del CCNL è nullo
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 21520 del 6 giugno 2024 pubblicata il 31 luglio 2024, ha affermato che in tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (Cass., Sez. L, n. 6553 del 6 marzo 2019).
In particolare, l’atto con cui venga attribuito ad un dipendente un trattamento economico non conforme alle previsioni di legge o del contratto collettivo è nullo ed obbliga la P.A. all’azione di recupero di quanto indebitamente corrisposto (Cass., Sez. L, n. 6715 del 10 marzo 2021).
Questo orientamento, peraltro, è consolidato presso la giurisprudenza di legittimità proprio in casi come quelli in esame, nei quali si tratta del compenso spettante ai dipendenti-avvocati degli enti del comparto sanità (Cass., Sez. L, n. 12332 del 18 maggio 2018; Cass., Sez. L, n. 12333 del 18 maggio 2018; Cass., Sez. L, n. 6553 del 6 marzo 2019; Cass., Sez. L, n. 8168 del 24 aprile 2020; Cass., Sez. L, n. 8169 del 24 aprile 2020; Cass., Sez. L, n. 9793 del 26 maggio 2020; Cass., Sez. L, n. 26156 del 17 novembre 2020).