Il contratto decentrato integrativo è nullo senza parere dei revisori

La Corte di Cassazione con Ordinanza 31 agosto 2026, n. 24887 ha affermato che che il contratto decentrato integrativo non viene sottoposto all’Organo di revisione per il parere, o comunque quest’ultimo non lo rilascia, l’accordo non produce effetti giuridici e quindi i dipendenti dell’ente pubblico non possono percepire i compensi previsti nel contratto decentrato, anche se le prestazioni lavorative sono state effettivamente svolte.

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata e la relativa certificazione siano effettuati dall’organo di revisione o dall’organo analogo previsto dall’ordinamento, in funzione preventiva rispetto alla stipulazione del contratto integrativo.

Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la contrattazione integrativa a livello aziendale non può riconoscere ai dipendenti un trattamento economico ulteriore che non sia previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, dovendo svolgersi nelle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti da quest'ultima, unica abilitata in materia; ne consegue che le clausole dei contratti collettivi integrativi che riconoscono un trattamento economico di migliore favore rispetto a quello contemplato in materia da un contratto collettivo nazionale sono nulle per violazione dell'art. 1419, comma 2, codice civile