Il contraddittorio preventivo nei tributi locali
La Cassazione con l’Ordinanza n. 26886 del 05/10/2021, in un giudizio avente ad oggetto un avviso di accertamento TARSU, ha precisato che: “non sussiste alcun obbligo da parte dell'Amministrazione di instaurare un contraddittorio preventivo, infatti, ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, "Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti”. Come emerge dal dato letterale della norma ora riportata, il Comune ha la possibilità di introdurre nel procedimento di accertamento un contraddittorio preventivo per controllare i dati già in suo possesso, ma non ha alcun obbligo in tal senso, né tantomeno sono previste sanzioni per la relativa omissione”.