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Il Contraddittorio endoprocedimentale

La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 3885 del 12 febbraio scorso, in tema di contraddittorio endoprocedimentale, riprendendo le parole delle Sezioni Unite, ha ribadito che il contraddittorio endoprocedimentale è necessario solo per i tributi armonizzati, sussistendo in tal caso un vero e proprio obbligo per l'amministrazione finanziaria: “«l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito".» (Cass., Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823);”.