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Il contenuto dell'avviso di accertamento

Con sentenza n. 3066/2023, del 24 novembre 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, riguardo il contenuto dell’avviso di accertamento, nel caso di specie relativo alla TOSAP, si è così espressa: L'avviso indica chiaramente l'ubicazione dell'occupazione, la tipologia, la superficie, l'annualità, la categoria, la tariffa, la tassa, l'eventuale acconto da detrarre, le sanzioni e gli interessi, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, l'organo a cui rivolgersi per un riesame in sede di autotutela, le modalità e l'organo giurisdizionale presso il quale ricorrere e quanto previsto dalla normativa di riferimento. A conferma della completezza dell'avviso e della sua immediata comprensibilità va rilevata, inoltre, che l’eccepita carenza di motivazione non ha impedito l'impugnazione che ha, pertanto, sanato qualsivoglia presunto vizio dell'avviso con efficacia ex tunc in base al principio che il raggiungimento dello scopo può arrivare a sanare anche la nullità dell'atto (cfr. Cass. n.307/2002).”

Per queste ragioni è stata ritenuta infondata l’eccezione di omessa motivazione dell'atto, in quanto lo stesso: “rispetta tutti i requisiti richiesti dal D. lgs. 507/93 e dal Regolamento comunale per l'applicazione della TOSAP, è conforme alle prescrizioni richieste dalla L. 212/2000 e, soprattutto, alle prescrizioni di cui all'art. 1, co. 162 della L.296/2006 che stabilisce il contenuto obbligatorio degli avvisi di accertamento”.