Il Consiglio di Stato ribalta il TAR e dice che DUP e bilancio possono essere deliberati congiuntamente. Ma è una contraddizione in termini
Il Consiglio di Stato con sentenza 4426/2024 ha ribaltato il giudizio del TAR Puglia che con sentenza 256/2023 aveva rilevato che il DUP, in quanto propedeutico al bilancio deve essere approvato prima che la Giunta deliberi lo schema di bilancio come proposta al Consiglio. La sentenza va comunque letta nella chiave di lettura evocata dai consiglieri comunali ricorrenti, che si sono ritenuti lesi nei loro diritti. Che il DUP sia propedeutico al bilancio lo dice la norma e non serve certo un giudice che lo rilevi. Inoltre non si rileva nella sentenza del Consiglio di Stato la differenza – fondamentale visto l’allungarsi dei tempi – tra DUP e Nota di aggiornamento al Dup.
I magistrati rilevano che il documento programmatico è un passaggio essenziale e propedeutico rispetto all’esame e all’approvazione dei documenti di bilancio, come si evince dall’art. 151, comma 1, del Tuel (che in particolare individua il legame funzionale tra il DUP e il bilancio di previsione, le cui previsioni «sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione»), così come l’art. 170, comma 5, del Tuel individua un rapporto strutturale tra i due atti, posto che il Documento unico di programmazione «costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione».
Tuttavia, dalle due disposizioni non è possibile trarre la conseguenza per la quale il documento di programmazione deve essere approvato in una seduta consiliare separata rispetto a quella dedicata all’approvazione del bilancio. La sequenza logica e cronologica tra i due atti non significa che occorra assicurare una certa distanza temporale tra le rispettive sedute consiliari per l’approvazione.
Ciò si ricava, indirettamente, dall’art. 174, comma 1, del Tuel, il quale – stabilendo che «lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità» - consente la congiunta presentazione al Consiglio dei due atti, per la loro approvazione anche nella medesima seduta.
Si osservi, inoltre, che i termini finali per la presentazione e l’approvazione dei documenti di bilancio sono di regola termini ordinatori (l’unica sanzione essendo quella dello scioglimento dell’organo consiliare [art. 141, comma 1, lettera c), del Tuel], peraltro all’esito del procedimento di cui al citato art. 141, che, per l’appunto, non prevede lo scioglimento automatico del Consiglio per la mancata approvazione del bilancio nei termini di legge), la cui inosservanza, pertanto, non comporta specifici effetti in ordine all’esercizio del potere di approvazione o alla validità degli atti. Per cui anche il riferimento contenuto nell’art. 170, comma 1, al dovere della Giunta di presentare al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, il Documento unico di programmazione «per le conseguenti deliberazioni», non implica – in assenza di indicazioni normative di segno diverso – né la decadenza dal potere di presentare (eventualmente in ritardo) il DUP e lo schema di bilancio né la decadenza dal potere di approvazione da parte del Consiglio.