Il compenso incentivante e la proroga del bilancio di previsione
Come già evidenziato in nostra precedente news, La Sezione delle autonomie della Corte dei conti si è pronunciata sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria, chiamata ad esprimere un parere sulla questione: “Se il compenso incentivante ex articolo 1, comma 1091, della legge n. 145 del 2018 possa essere erogato stante l’approvazione del bilancio di previsione nei termini così come prorogati più volte a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia Covid 19”.
Si rammenta che l’art. 1, comma 1091, L. 145/2018 dispone che i Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL (d.lgs. 267/2000), possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, mediante contrattazione integrativa.
La Sezione regionale di controllo per la Liguria aveva sottoposto al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull’opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie la seguente questione di massima, per l’adozione di una pronuncia di orientamento generale: se la locuzione “entro i termini stabiliti dal T.U. di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” per l’approvazione del bilancio e del conto consuntivo contenuta all’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/ 2018 debba intendersi riferita, per il bilancio di previsione, al termine del 31 dicembre dell’anno precedente (ex artt. 151, co.1, e 227, co.2, TUEL), ovvero se questa possa intendersi riferita anche al diverso termine prorogato per il bilancio di previsione con legge o con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo TUEL) e, per il rendiconto, con legge.
Con la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2021/QMIG, la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“La locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” contenuta nell’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge”.