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Il bilancio non quadra, ma si pensa che il problema siano i tempi

Chi lavora tutti i giorni negli enti locali, in particolare negli uffici finanziari, sa bene che il 2024 si presenta difficile, come abbiamo già avuto modo di evidenziare in un'altra news letta da oltre mille di enti (e su cui comunque abbiamo trovato soluzione nei Comuni che seguiamo).

Fermo restando che, tranne isolati casi, nessun ente locale ha mai voluto perdere tempo e che i rinvii dei bilanci nel corso degli anni sono stati necessari almeno per i primi due mesi (un esercizio provvisorio di 60 giorni è fisiologico, anche per recepire la legge di bilancio che va in vigore il 1 gennaio), emerge chiaramente che il problema degli enti locali Comuni, Province, Città metropolitane, sono le risorse e l'incertezza normativa. Non è una questione di tempi, anche se occorre comunque tenere conto della situazione degli organici degli uffici finanziari, sempre più esigui.

Eppure il principio di programmazione evidenzia al paragrafo 9.3.6 che tutto si risolve approvando il bilancio entro il 31 dicembre. In particolare:

Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.

Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.

Anche in caso di autorizzazione legislativa all’esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l’effettiva necessità di rinviare l’approvazione del bilancio di previsione.

Per gli enti che decidono di avvalersi dell’autorizzazione dell’esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio:

- i responsabili degli uffici propongono al responsabile del servizio finanziario le modifiche alle previsioni del bilancio tecnico entro 85 giorni prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

-il responsabile del servizio finanziario predispone lo schema di bilancio completo degli allegati e lo trasmette all’organo esecutivo entro 60 giorni prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

- l’organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro 45 giorni prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Nel caso di brevi differimenti, non coerenti con le tempistiche previste nel presente paragrafo, l’organo esecutivo individua le scadenze del processo di bilancio sulla base della durata dell’esercizio provvisorio autorizzato.



Dopo l'ultima Conferenza Stato Città, di cui abbiamo dato notizia, le parti al tavolo - Governo e Autonomie locali - si sono allontanate. La speranza è che si arrivi ad una convergenza in tempi brevi. Nel frattempo però non possiamo rischiare di andare in gestione provvisoria, che non consentirebbe, dal 1 gennaio, di assumere alcun nuovo impegno di spesa.