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IFEL: nota di aggiornamento “Fondo incentivi recupero evasione”

Nella giornata di ieri, IFEL ha pubblicato una Nota di aggiornamento relativamente alla lettura della disposizione riguardante il Fondo incentivi recupero evasione ex comma 1091, legge 145/2018, conseguentemente alla recente deliberazione 113/2024, Corte dei conti, sez. Lombardia.

Ricordiamo che già in una nota del 28 Febbraio 2019, IFEL aveva pubblicato una Nota di approfondimento sul “Nuovo strumento di sostegno alle attività di gestione delle entrate comunali”, previsto dall’articolo 1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019, che reintroduceva nell’ordinamento delle entrate comunali un dispositivo che permetteva di accantonare una quota di gettito tributario in un apposito Fondo, da utilizzare per il potenziamento della gestione delle entrate.

Le precisazioni recentemente fornite dalla Corte dei conti della Lombardia, con la recente deliberazione n. 113/2024, divergono da quanto sostenuto da IFEL.

In questa nota IFEL, in riferimento alla delibera n. 113/2024 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, afferma che: “la pronuncia della Sezione regionale Lombardia della Corte dei conti non dovrebbe avere questo effetto. Le attività in corso, come pure i regolamenti approvati dai Comuni, previo accordo sindacale, non possono essere condizionati dalla recente variante interpretativa recata dalla delibera 113/2024, in quanto quello che rileva, ai fini del riconoscimento dell’incentivo ai dipendenti è, come ritenuto dalla Corte dei Conti, sez. reg. controllo per l’Emilia-Romagna, (delibera n. 1/2023):

- che il Comune abbia adottato un proprio regolamento, atto formale individuato dal legislatore quale fonte idonea a determinare - nell’an e nel quantum – la destinazione delle risorse disponibili (pari ad una percentuale del maggiore gettito accertato e riscosso, nella misura massima del 5 per cento) alle due differenti finalità individuate dalla norma: potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e trattamento accessorio del personale dipendente;

- che l’utilizzo delle risorse così individuate sia limitato all’anno di riferimento, per tale dovendosi intendere l’annualità successiva a quella in cui è stato accertato a consuntivo il maggiore gettito;

- che la quota destinata al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate sia attribuita sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa;

- che il beneficio attribuito ad ogni singolo dipendente non superi il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale;

- che il servizio di accertamento delle imposte in esame non sia stato esternalizzato in concessione.