IFEL: il termine di decadenza fa i conti con l'anno bisestile
Oggi IFEL ha comunicato una rettifica alla nota del 02 novembre 2021, avente come oggetto i “I termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali alla luce della sospensione dei termini disposta dal dl n. 18 del 2020”.
Con il DL. n. 18 del 2020 si era disposto la sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento (art. 67) e delle cartelle ed ingiunzioni fiscali (art. 68).
IFEL, in particolare, aveva diffuso una nota dando dei chiarimenti e sottolineando che sulla base di quanto disposto dall’art. 67 (dl n. 18 del 2020) “tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell’8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
Considerando che all’8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015- 2019 e gli atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018, erano stati indicati i nuovi termini.”
Per i termini prorogati in scadenza nell’anno 2024, era stata indicata la scadenza del 26/03/2024 per i seguenti anni di imposta:
- 2018 per omesso parziale versamento;
- 2017 per l’infedele omessa dichiarazione;
La rettifica, giunta in data odierna, è concernente alla data del 26/03/2024, in quanto non si è tenuto conto dell’anno bisestile.
Dunque, il termine di decadenza corretto da tenere in considerazione è il prossimo 25/03/2024.