ICP: segnali di indicazione
E’ stata pubblicata l’ordinanza n. 35109 del 17/11/2021 della Corte di Cassazione, nella quale si ribadisce che l’Imposta di Pubblicità per i messaggi posti “sui segnali di indicazione” (frecce) deve essere calcolata singolarmente per ciascuna delle imprese pubblicizzate e non nella totalità dello spazio utilizzato.
Nello specifico, i giudici hanno rigettato il ricorso di un’azienda, in cui quest’ultima contestava che i messaggi pubblicitari “identici”, posti su differenti frecce ma su un unico spazio delimitato, sarebbero dovuti essere tassati considerando la totalità del mezzo pubblicitario e non il singolo messaggio.
Riprendendo quanto stabilito dalla normativa in materia di ICP nel D. Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, comma 1, - “Modalità di applicazione dell’imposta” si legge “L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
A tal proposito, già con sentenza n. 252/2012, la Suprema corte aveva stabilito che il “presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario” deve intendersi come “qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l’immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo”.
Dunque, è necessario far riferimento alla funzione unitaria di ogni freccia e non soffermarsi sulla contiguità fisica dei diversi messaggi pubblicitari e/o al fatto che questi possano avere lo stesso contenuto in unico spazio o in un’unica sequenza.