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ICP: il proprietario del mezzo pubblicitario resta soggetto passivo

Il proprietario del mezzo pubblicitario resta soggetto passivo di imposta anche nell'ipotesi in cui affidi la gestione del mezzo poi effettivamente utilizzato per la diffusione del messaggio, ad un intermediario.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 34391/2021 che ha rigettato il ricorso originario presentato da un’associazione sportiva alla quale il Comune aveva contestato l'omessa dichiarazione ed il mancato versamento dell'imposta con riguardo alle esposizioni pubblicitarie effettuate nello Stadio.

Riguardo alla individuazione del soggetto passivo dell'imposta la Corte ha evidenziato che la disponibilità può essere ricondotta sia ad un diritto reale (di proprietà o altro) sia ad un diritto personale di godimento ai sensi dall’art 6 del d.lgs 507/1993 il quale dispone che "1.Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2.È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità". Infatti, la norma non fa differenze in ordine al titolo, di natura reale o di natura obbligatoria, da cui dipende tale disponibilità.

Inoltre, il Collegio, ha osservato che l'ampio termine "dispone", usato nel primo comma dell'art.6, si presta a ricomprendere anche una disponibilità mediata ossia non materiale.

Per tutte queste ragioni, la Corte ha accolto il ricorso in Cassazione presentato dal Comune, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando il ricorso originario.