ICI/IMU – L'esenzione per gli immobili degli enti senza scopo di lucro
La Corte di Cassazione, sez. V, con la Sentenza n. 27242 del 15 settembre 2022 si è chiesta se l’esenzione ICI di cui all'art. 7, co. 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, nel testo ratione temporis applicabile (come modificato dall'art. 39 D.L. n. 223/2006, conv. con modificazioni nella legge n. 248 del 2006, in vigore dal 4 luglio 2006 sino alla sua sostituzione con l'IMU, a partire dal gennaio 2012), sia configurabile anche in caso di inutilizzabilità del bene (nel caso di specie un seminario vescovile).
In particolare, richiamando l’orientamento già espresso in precedenza dalla giurisprudenza di Cassazione, la Corte ha precisato che l'art. 7, co. 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 subordina l'esenzione ICI all'esercizio, effettivo e concreto, di una delle attività indicate dalla norma e in particolare da punto di vista del requisito oggettivo dell'esonero, per il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, si deve verificare: l'utilizzo dell'immobile da parte di uno dei soggetti di cui all'art. 87, co. 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1985 e la destinazione dell'immobile ad una delle attività ivi indicate.
Di conseguenza, la Suprema Corte, con la decisione sopra richiamata, ha osservato: “l'irrilevanza del mero temporaneo inutilizzo del bene per ragioni più o meno transitorie, contando, invece, ai fini della perdita del beneficio, il venir meno del carattere strumentale dell'immobile rispetto alle attività cui era destinato. Resta così fermo l'ordine di idee secondo cui «il mancato utilizzo effettivo dell'immobile, per essere irrilevante ai fini del riconoscimento dell'esenzione, deve avere una "causa" che ne escluda il possibile significato che sia cessata la strumentalità» (cfr. Cass. n. 20516/2016, richiamata da Cass. n. 3445/2021), giustificazione questa che, nella fattispecie in rassegna, era esigibile a fronte del significativo protrarsi della situazione dell'inutilizzo del bene per lo scopo cui era destinato, in termini sintomatici di una cessazione di tal nesso funzionale”.