ICI/IMU in pendenza di Concordato fallimentare
In pendenza di Concordato fallimentare, l’assuntore, pur non essendo proprietario degli immobili, è tenuto al versamento dell’IMU maturata e non corrisposta, in quanto le imposte sospese costituiscono spese di procedura.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22126 del 4 luglio scorso, richiamando la giurisprudenza in materia, ha, infatti, osservato che: “Laddove, invece, vi sia concordato, con terzo assuntore, gli oneri fiscali sono a carico dell'assuntore del concordato fallimentare omologato che si impegni al pagamento delle spese di procedura, perché tra queste, ai sensi dell'art. 111 legge fall., rientrano, come debiti prededucibili, anche i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, né il creditore del tributo è tenuto ad insinuarsi al passivo, potendo soddisfarsi direttamente sul ricavato della vendita dell'immobile in via preferenziale, ed essendo l'assuntore l'unico obbligato ad eseguire le obbligazioni derivanti dal concordato (Cass., 28 marzo 2012, n. 5035; v. altresì, in motivazione, Cass., 5 marzo 2021, n. 6133). In questi termini e con specifico riferimento all'ICI si veda anche Cass. civ. sez. 5-6 n. 5035 del 28/03/2012, secondo la quale: "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), nell'ipotesi in cui l'immobile sia compreso nel fallimento, gli oneri fiscali sono a carico dell'assuntore del concordato fallimentare omologato che si impegni al pagamento delle spese di procedura, perché tra queste, ai sensi dell'art. 111 legge fa/I., rientrano, come debiti prededucibili, anche i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, né il creditore del tributo è tenuto ad insinuarsi al passivo, potendo soddisfarsi direttamente sul ricavato della vendita dell'immobile in via preferenziale, ed essendo l’assuntore l'unico obbligato ad eseguire le obbligazioni derivanti dal concordato" (Cass. 5053/2012).”
La situazione è differente nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Sul punto, la Corte ha precisato: “in pendenza della procedura (di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa) sussiste l'obbligazione tributaria, ma non l'obbligo di denuncia e di pagamento dell'imposta, che rimangono sospesi in attesa della vendita dell'immobile, di conseguenza nessun accertamento può essere effettuato dall'Amministrazione comunale stante l'assenza di qualsivoglia condotta inadempiente (Cass., 8 giugno 2021, n. 15872; Cass., 3 ottobre 2012, n. 16836; Cass., 30 giugno 2010, n. 15478). Inoltre, secondo il meccanismo delineato dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 10, c. 6, ove il fallimento venga chiuso senza farsi luogo alla vendita e con il ritorno "in bonis" dell'ex fallito, la predetta obbligazione tributaria, quale progressivamente maturata, è posta a carico di questo soggetto, tenuto da quel momento sia alla denuncia che al pagamento dei ratei annuali di imposta relativa al periodo fallimentare, senza che nell'ammontare complessivo finale siano compresi gli interessi, di cui non fa menzione la legge. (Cass., 3 ottobre 2012, n. 16836; Cass., 30 giugno 2010, n. 15478).”.