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ICI/IMU in caso di contratto di comodato

Con l’ordinanza n. 22482 del 18 luglio 2022, la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di contratto di comodato, il comodatario non può essere ritenuto il soggetto passivo dell’ICI/IMU.

Infatti, la Suprema Corte, richiamando il presupposto dell’imposta (il possesso di immobili) e la soggettività passiva della stessa (soggetto passivo di imposta è il proprietario di immobile ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) ha osservato: “avendo la legge dato esclusiva rilevanza, nell'indicare chi sia soggetto al tributo, alla titolarità di un diritto di natura reale, il significato da attribuire al termine "possesso", utilizzato ai fini della definizione del presupposto di imposta, non possa essere fatto coincidere con la situazione di mera disponibilità del bene, rinvenibile anche nei confronti di chi sia titolare di un diritto personale di godimento, ma si sostanzi soltanto nei confronti di situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale. Possessore, in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile."

Nel caso analizzato dalla Cassazione, la ricorrente non era la proprietaria dei fabbricati, bensì aveva solo la disponibilità degli stessi quale semplice "comodataria", pertanto non poteva essere considerata soggetto passivo ICI/IMU .