ICI/IMU e cumulo giuridico
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22477/2022 ha chiarito che in tema di ICI/IMU, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.
Inoltre, ha precisato che, in fase processuale, qualora l'Amministrazione non abbia provveduto all'applicazione del cumulo previsto dall'art. 12 citato, è il giudice che deve provvedere stabilendo il quantum dovuto dal contribuente, risultando evidente che l'attribuzione di tale potere-dovere nelle ipotesi di pendenza di più giudizi, presuppone il suo riconoscimento anche nelle ipotesi in cui i diversi ricorsi sono stati oggetto di riunione.
Nel caso di specie, la CTR, dopo avere correttamente riconosciuto l'applicazione del cumulo giuridico invocato dalla contribuente, anziché rideterminare la sanzione complessiva, come richiesto dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, ha proceduto erroneamente, a rimettere al Comune la determinazione della stessa. Per questo motivo, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale dovrà procedere a nuovo esame ai fini della rideterminazione delle sanzioni.