ICI in caso di procedura concorsuale
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 8081 del 5 ottobre 2023 ha ribadito che gli immobili compresi nel fallimento o nella procedura coatta amministrativa non sono esenti da ICI, infatti ex art. 10, co.6, d.lgs. 504/1992, l’imposta è dovuta per ciascun anno di durata della procedura concorsuale ed è prelevata, dal prezzo ricavato dalla vendita.
Di conseguenza, qualora l’immobile, soggetto a fallimento o a procedura coatta amministrativa, non venga venduto, l'ICI, maturata nel periodo di pendenza della procedura concorsuale, grava sul fallito che ne riacquista la proprietà.
La Corte si è così espressa: “ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.L.vo n. 504 del 1992, legge regolatrice dell'ICI, nel testo vigente "ratione temporis", "per gli immobili compresi nel fallimento o nella procedura coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento della imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.". Da tale disposizione, si evince che il curatore è tenuto al pagamento della imposta solo dopo la vendita del bene, con la conseguenza che il Comune, prima di tale atto, non è tenuto richiedere il pagamento al curatore né ad insinuarsi nel fallimento. Poiché nella specie, la vendita non vi è stata (al riguardo, i primi Giudici, nella decisione impugnata, hanno affermato che "Nell'ambito della procedura fallimentare, il Comune di Barcellona P.G., non ha formulato alcuna istanza di insinuazione al passivo per l'ICI, e, quindi, il Tribunale, con la sentenza che ha omologato il concordato, nulla ha prescritto in ordine all'ICI per la mancata liquidazione del patrimonio immobiliare."), ed il fallito è tornato in bonis a seguito del concordato fallimentare, mantenendo la proprietà dell'immobile, l'obbligazione del pagamento della imposta grava sul medesimo anche in relazione al periodo precedente in pendenza della procedura concorsuale. Tale disposizione di legge regolava in via generale, per il periodo in esame, la disciplina dell'obbligo di denuncia a fini ICI e del pagamento dell'imposta in pendenza di procedura fallimentare. Dal testo di legge si ricava chiaramente che: l) l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento (e quindi non vi è alcun mutamento nell'obbligazione tributaria, nemmeno nell'ammontare, in dipendenza dello stato di fallimento); 2) sul presupposto che il fine della procedura fallimentare è la liquidazione dei beni del fallito per il soddisfacimento dei creditori, e l'ulteriore, che costituisce la " ratio" della disciplina speciale, che il soggetto attivo di imposta debba essere soddisfatto in prededuzione rispetto agli altri creditori sul ricavato della vendita del bene soggetto ad imposizione fiscale, l'obbligo di denuncia e di pagamento della imposta anno per anno è sospeso in attesa della vendita di detto immobile; 3) una volta effettuata la vendita ed incassato il prezzo, la imposta complessiva dovuta per l'intero periodo è prelevata dal curatore sull'ammontare del ricavato; 4) entro tre mesi dall'incasso, lo stesso curatore è tenuto sia a presentare la denuncia che a versare la imposta complessiva dovuta al Comune. Su tali premesse, è ovvio che, ove il fallimento sia chiuso per un motivo che renda superflua la vendita del bene, il quale torna nel possesso del fallito, l'obbligazione tributaria maturata durante la pendenza della procedura mai venuta meno, è posta a carico del soggetto già fallito e tornato in bonis il quale è tenuto sia alla denuncia che al pagamento dei ratei annuali di imposta relativi a detto periodo (cfr., ex multis, Cass. sentenza n. 15478 del 2010).”.