← Indietro

I vincoli di cassa non consentono gestioni incrociate - aggiornamento

In riferimento all'ormai copiosa documentazione relativa alla cassa vincolata degli enti locali, dal Dlgs 118/2011, alla delibera Corte Conti sezione Autonomie n. 17/2023, alle numerose circolari Ragioneria Generale dello Stato occorre evidenziare alcuni aspetti operativi che talvolta sfuggono all'operatività dell'ente locale.

Uno di questi è l'incrocio tra i vincoli stessi.

Se l'ente locale ha disposto 5 vincoli di cassa, a - b - c - d - e, laddove sui vincoli a e b si trova ad aver incassato più di quanto ha pagato e non necessita effettuare pagamenti a breve (quindi dispone di giacenza di cassa vincolata), mentre sui vincoli c - d - e ha necessità di pagare immediatamente a fronte di somme incassate inferiori al fabbisogno, può utilizzare momentaneamente le somme giacenti vincolate a e b per pagare sui vincoli c - d - e ?

La risposta è NO. Occorre pagare con cassa libera, anticipando il vincolo, che poi sarà liberato al momento dell'incasso vincolato.

E se poi l'ente si trova un ammontare di cassa libera non sufficiente per pagare le somme vincolate di cui vincoli c - d - e deve necessariamente ricorrere all'anticipo di tesoreria, pur disponendo somme vincolate su vincoli a e b.

Questo vale sia per i vincoli di parte capitale, sui sui vincoli di parte corrente.

Naturalmente quanto sopra è derogato solo dall'art. 195 TUEL - la cui disposizione è una eccezione che CONFERMA LA REGOLA, OVVERO:

Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

Non per nulla la norma consente di utilizzare cassa vincolata per fare pagamenti correnti (non pagamenti di opere pubbliche o altri investimenti) liberi, non vincolo su vincolo, per evidenti probabili difficoltà di reintegro delle somme vincolate.

Per Approfondimenti sulla gestione della cassa vincolata: info@gruppodelfino.it