I trasferimenti in c/capitale non sono contributi agli investimenti
I trasferimenti e contributi vedono tre possibili allocazioni:
-a Titolo I spesa, finanziati da entrate correnti (anche non ricorrenti)
-a Titolo II spesa, finanziati da margine corrente oppure da entrate in conto capitale, ovvero Contributi agli investimenti
-a Titolo II spesa, finanziati solo da entrate correnti (anche non ricorrenti), ovvero Trasferimenti in conto capitale.
La differenza tra i Contributi agli investimenti e i Trasferimenti in conto capitale è spiegata da Arconet nella FAQ n. 60 (LINK Sperimentazione)
I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L’assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell’erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce “controprestazione”.
In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Dal 2014, nell’allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente “destinate” al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.
Anche i trasferimenti in conto capitale sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, in assenza di una controprestazione, ma non sono destinate al finanziamento di una spesa di investimento, ma alle seguenti fattispecie:
1.trasferimenti diretti a far fronte a spese eccezionali o a coprire perdite o deficit;
2.lasciti e donazioni di importo considerevole, non aventi vincolo di destinazione a spese di investimento o a spese correnti. I lasciti e le donazioni vincolate alla realizzazione di investimenti sono classificate come Contributi agli investimenti. I lasciti e le donazioni vincolate a specifiche spese correnti (ad es. borse di studio) sono classificate come trasferimenti correnti. I lasciti e le donazione di modico valore non vincolate a specifiche destinazioni sono classificati come trasferimenti correnti. La determinazione del limite dell’importo che può essere considerato “modico” è stabilito prudentemente dall’ente anche in relazione al proprio bilancio;
3.indennizzi di importo elevato a fronte di danni o lesioni gravi non coperti da polizze di assicurazione. Gli indennizzi possono essere imposti in sede giudiziale o concordati in sede extragiudiziale. Tra essi figurano gli indennizzi per danni causati da esplosioni, fuoriuscite di petrolio, effetti collaterali di farmaci, ecc. Gli indennizzi di modico valore sono classificati come trasferimenti correnti. La determinazione del limite dell’importo che può essere considerato “ modico” è stabilito prudentemente dall’ente anche in relazione al proprio bilancio;
4.trasferimenti in c/capitale a seguito di inesigibilità definitiva di un credito, derivante dal finanziamento concesso dall’ente a terzi, tale finanziamento è considerato un trasferimento definitivo a fondo perduto per cancellazione di crediti e si contabilizza tra i trasferimenti in conto capitale da escussione a favore del soggetto che non ha rimborsato (cfr. il principio applicato della contabilità finanziaria 5.4). Analogamente, nel caso in cui un ente subentri al debitore originario di una passività finanziaria già in essere, facendosi carico del rimborso per capitale e interessi, l’operazione è considerata come un trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti a favore del debitore originario. L’ente beneficiario di una cancellazione o di una assunzione di proprio debito da parte di un altro ente registra in entrambi i casi un trasferimento in conto capitale in entrata e contestualmente il rimborso del prestito oggetto dell’operazione.
I trasferimenti in c/capitale non possono essere finanziati dal debito e da entrate in conto capitale, salvo i trasferimenti in c/capitale derivanti dall’escussione definitiva delle garanzie, a seguito della quale il debito garantito è posto definitivamente a carico dell’ente.
Ad esempio, sono contributi agli investimenti, i contributi erogati dai comuni agli edifici di culto a valere degli oneri di urbanizzazione riscossi, mentre i rimborsi per le restituzioni degli oneri di urbanizzazione devono essere registrati tra i rimborsi per le altre spese in c/capitale.
Si coglie l’occasione per precisare che, in contabilità economico patrimoniale, per l’ente che li eroga, i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in c/capitale sono sempre costi di competenza dell’esercizio.
Per l’ente che li riceve, i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in c/capitale sono ricavi. In occasione delle scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale i contributi agli investimenti sono sospesi contabilmente secondo le modalità indicate nei principi contabili applicati e i trasferimenti in c/capitale sono sospesi per costituire riserve di capitale o destinati al ripiano di eventuali perdite.