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I trasferimenti a società partecipate in perdita non rientrano nei Controlli art. 5 TUSP

La Corte Conti Sezioni Riunite in sede di Controllo, con delibera n. 19/2023 si è espressa su una questione di massima e di eccezionale rilevanza, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 2009, n. 78, "Se rientrino nel perimetro applicativo dell'esame rimesso alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P., gli atti deliberativi dell'amministrazione adottati ai sensi dell'art. 14 comma 5 e in particolare aventi ad oggetto i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo (e cioè società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali) a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni".

Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale, avanzata della Sezione regionale di controllo per la Campania (deliberazione n. 116/2023/QMIG), ritengono che "fermi restando gli altri poteri di controllo attribuiti dall'ordinamento alla Corte dei conti, gli atti approvativi di trasferimenti straordinari a favore di società partecipate in perdita da oltre tre esercizi, adottati delle amministrazioni pubbliche socie ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, non rientrano nel perimetro applicativo della procedura di esame preliminare da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritta dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175 del 2016, che riguarda i soli atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni (anche in conseguenza della sottoscrizione di aumenti di capitale, quanto comporti anche l'acquisto della posizione di socio)".