I sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani (Delibera 386/2023/R/rif ARERA) - Nota IFEL
Con Nota del 13 febbraio 2024, avente ad oggetto: "Le componenti perequative ARERA (Del. 386/2023) Questioni applicative e criticità nella gestione", l'IFEL analizza le principali questioni applicative e fornisce degli spunti applicativi, in considerazione anche del confronto "informale" tra l'ANCI/IFEL e l'ARERA.
Si ricorda che, attraverso la Del. 386/2023/R/rif ARERA del 3 agosto 2023, è stato introdotto il meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, volto alla sensibilizzazione e alla responsabilizzazione dei cittadini riguardo i rifiuti dispersi in mare. In aggiunta, è stato istituito il conto perequativo, finalizzato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, ed anche le relative componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio.
In particolare, a decorrere dal 1 gennaio 2024, i comuni negli avvisi di pagamento TARI dovranno aggiungere due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione relativi a:
a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa 𝑈𝑅1𝑎, pari a 0,10 euro/utenza;
b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa 𝑈𝑅2𝑎, pari a 1,5 euro/utenza.
Sul punto, si riporta l'art. 2 dell'Allegato A alla delibera sopracitata, dedicato alle "Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani":
"A decorrere dall’1 gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
a) 𝑈𝑅1,𝑎, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
b) 𝑈𝑅2,𝑎, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.
2.2 La componente 𝑈𝑅1,𝑎, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.
2.3 La componente 𝑈𝑅2,𝑎, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
2.4 Le componenti perequative di cui al presente articolo non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani".