I servizi di natura intellettuale
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4502 del 21.5.2024 è tornato a tracciare il perimetro entro cui rientrano i servizi qualificabili come di “natura intellettuale”.
Il Collegio ha in primo luogo evidenziato come, in assenza di una specifica definizione nell’ambito del Codice dei contratti pubblici di servizi di natura intellettuale (sottratti ex lege dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 – applicabile ratione temporis al caso esaminato - all’obbligo di separata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza), la giurisprudenza ha già chiarito che “in coerenza alla ratio dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici ciò che differenzia la natura intellettuale di un’attività è l’impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, l’impossibilità di calcolarne il costo orario”; non potendo, pertanto, essere qualificato come appalto di servizi di natura intellettuale quello che “ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali” o che “non richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate”.
A parere del Consiglio i servizi di natura intellettuale sono “quelli che, da un lato, richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse (a prescindere dal luogo in cui tali prestazioni devono essere svolte), dall’altro non si sostanziano nella esecuzione di attività ripetitive e di meri compiti standardizzati, che non richiedono cioè l’elaborazione di soluzioni personalizzate per ciascun utente del servizio” giungendo alla conclusione di dover escludere dal novero dei servizi di natura individuale quelli oggetto di causa e cioè “contact center di assistenza al cittadino in materia di fondi di solidarietà, di fondi di garanzia e altri servizi istituzionali” posto che “si caratterizzano per un profilo marcatamente operativo e non propriamente intellettuale”.
Il Giudicante precisa, inoltre, che “è alle concrete modalità di erogazione del servizio e alla sua natura che deve riguardarsi ai fini della qualificazione del servizio in oggetto, al fine di determinarne la riconducibilità a servizi di natura intellettuale e, di conseguenza, l’esenzione dal suddetto obbligo di specifica e separata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale: il che va escluso nella fattispecie in esame in cui l’oggetto dell’appalto ricomprende prestazioni operative riconducibili ad una articolata organizzazione aziendale e imprenditoriale, nella quale difetta la prevalenza dell’elemento professionale e, dunque, personale delle attività rese (cfr. Cons. Stato, V, 4680/2020 cit.; Cons. Stato, V, 16 marzo 2016, n. 1051)”.
Il Collegio, infine, evidenzia l’irrilevanza della mancata indicazione nella lex specialis di uno specifico richiamo all’obbligo di indicare i costi del personale e quelli della sicurezza nell’offerta economica (con la conseguente sanzione espulsiva), ovvero che la medesima non desse alcuna evidenza delle relative modalità di assolvimento, infatti, consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio stesso stabilisce che “l’omessa indicazione, in tal senso, nel corpo della lex specialis appare priva di rilievo affidante, in ragione della attitudine eterointegrativa della prescrizione normativa del Codice, che deve senz’altro postularsi ben nota ad ogni serio ed informato operatore economico (Cons. Stato, V, 8 aprile 2021, n. 2839; in tal senso anche Cons. Stato 4806/2020 cit.)” escludendo l’applicabilità del soccorso istruttorio posto che la normativa in materia deve essere interpretata “nel senso di comportare l’esclusione del concorrente che non abbia ottemperato all’obbligo legale di indicare separatamente i costi della manodopera e della sicurezza dei lavatori”.