I servizi a domanda erogati non possono essere gratuiti
La Corte Conti Lombardia, con delibera n. 283/2023, ha precisato che l’art. 26, comma 3 del Dlgs n. 201/2022 che prevede che gli “enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori”, non può interpretarsi nel senso di riconoscere agli EE.LL. la facoltà di stabilire, anche per un periodo limitato di tempo, la totale e generalizzata gratuità dei servizi soggetti a tariffazione.