I ritrovamenti di beni sono soggetti a ritenuta
La Risposta n. 58/2025 conferma che in caso di ritrovamento di oggetti archeologici o beni culturali che vanno devoluti allo Stato, il “premio” erogato ai sensi dell’art. 92 Codice dei beni culturali, va qualificato tra i redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d) del Tuir, ed assoggettato alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 25 per cento ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Riepilogando le varie sentenze in materia, l’Agenzia conclude che il premio per il ritrovamento di un reperto archeologico non costituisce un indennizzo a titolo di ristoro per la perdita della proprietà o per il depauperamento patrimoniale del proprietario, né un premio paragonabile a quello dei giochi di sorte ecc… E’ invece la remunerazione per l'attività collaborativa del proprietario al perseguimento di pubblici interessi, come la conservazione e l'incremento del patrimonio culturale della collettività. Questo premio trova quindi giustificazione nella meritevolezza del comportamento tenuto dal soggetto beneficiario ed è qualificato come premio attribuito per particolari meriti sociali, come tale rientrante nei redditi diversi.