I risparmi del turnover consentono l'aumento accessorio del personale
L'art. 110 del disegno di legge di bilancio 2025 impone una riduzione delle assunzioni in base al turnover. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, del DL n. 34/2019, gli enti locali con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
I risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai relativi organi di controllo, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni di cui al presente articolo per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi determinato per l'anno 2016 ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Inoltre, in conseguenza di quanto sopra, le amministrazioni, nell’ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari, con asseverazione dell'Organo di revisione.