I rifiuti allo stato gassoso
La Corte di cassazione con l’Ordinanza n. 37066 del 26 novembre 2021, ha precisato che: “in tema di inquinamento atmosferico, gli effluenti gassosi destinati ad essere immessi nell'atmosfera al termine di attività produttive, direttamente o previa combustione, non costituiscono rifiuto e ad essi si applica la disciplina prevista dalla Parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, salvo che si tratti di sostanze gassose che, ai fini dello smaltimento, siano immesse, da sole o insieme ad altra sostanza, in contenitori ovvero si tratti di effluenti gassosi che vengono stoccati e smaltiti a mezzo di impianto indipendente rispetto a quello ove sono stati generati nel corso dell'attività produttiva (cfr. Cass. Pen. n. 41582/2007)”.
La Suprema Corte rileva, infatti, che “in via generale l'attività produttiva può dare origine anche a <<rifiuti>> allo stato gassoso, cioè a sostanze aeriformi che debbono essere stoccate e quindi trattate in vista di opportune forme di smaltimento, deponendo in tal senso la circostanza che gli allegati alla Direttiva 75/442/CEE ed al D.lgs. n.22 del 1997 ed il così detto <<catalogo europeo>> dei rifiuti contemplino sostanze gassose, ma ciò avviene solo con riferimento a quelle sostanze gassose che, sole o con sostanze liquide, sono immagazzinate all'interno di contenitori”.
Di conseguenza, secondo la Corte di cassazione un accumulo di bombole da riscaldamento che ancora contengono gas e siano destinate ad essere smaltite possono considerarsi come contenitori di un rifiuto ancorché allo stato gassoso.
Vi è di più, con l’ordinanza richiamata, viene precisato che l’attività di bonifica delle bombole e dei serbatoi di gas, dunque il loro svuotamento dai residui gassosi negli stessi ancora presenti, da parte di impresa specializzata, può consistere in un’attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. 152/2006, che richiede, dunque, una specifica autorizzazione, diversa e ulteriore rispetto a quella relativa alla mera raccolta di rifiuti.