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I responsabili di settore devono fare le previsioni di cassa

La Corte dei Conti sezione Autonomie, nel questionario al bilancio 2023-2025, di cui delibera 7/2023, chiede che i singoli dirigenti o responsabili dei servizi partecipino all’elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa.

Deve essere inoltre verificato che le previsioni di cassa rispecchino gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese e non siano effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate, con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183 comma 8 TUEL.

Oltre a tutto, in caso di ritardo nei pagamenti è ora prevista una diretta responsabilità dei dirigenti. Ma quali? Non può essere ritenuto colpevole il settore finanze, se gli altri settori si disinteressano della cassa e non si attivano nel chiedere anticipazioni di liquidità sui trasferimenti vincolati (vedasi PNRR).

La responsabilità dei dirigenti emerge dall’art. 4 bis del DL n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023, che dispone:

Art. 4-bis. Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni

  1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, della Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato.
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale.