I residui attivi del titolo VI non sono crediti
Una delle tante novità del penultimo Decreto correttivo ai principi contabili di cui Dlgs 118/2011 e smi (DM 01.09.2021) porta a considerare la rilevanza economico patrimoniale degli accertamenti a Titolo V (parte) e a Titolo VI solo al momento dell’incasso.
La registrazione in partita doppia dei debiti finanziari infatti passa dall'accertamento all'effettiva riscossione. Questo vale per i mutui e gli altri prestiti, ma anche per le anticipazioni di liquidità. Stessa cosa per l’accertamento relativo alla riduzione di depositi bancari (Titolo V), che non costituisce un credito in contabilità economico patrimoniale.
L’accertamento delle entrate dei titoli 5 “Entrate da riduzione di attività finanziaria” e 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro” determina invece la rilevazione di crediti.
Aumenta quindi il lavoro degli enti locali nel raccordo tra i residui attivi e i crediti.
L'importanza della contabilità economico patrimoniale e della contabilità analitica economica è scandita dall'imminente riforma dell'ordinamento contabile prevista dal PNRR, secondo principio Accrual (Riforma 1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata “Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual” - art. 9 comma da 14 a 18 DL 152/2021).