I proventi delle sanzioni CDS derogano al limite al trattamento accessorio, solo se producono maggiori riscossioni
La Corte Conti Veneto, con delibera n. 217/2023, ha affrontato quesito in merito alla possibilità di implementare la parte variabile del fondo risorse decentrate per erogare degli incentivi collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.
Al riguardo si evidenzia che la Sezione regionale di controllo per l’Umbria, nella citata deliberazione n. 94/2020/PAR, dopo aver rammentato “la già ricordata disposizione di principio secondo cui la spesa di personale finanziata con i proventi delle sanzioni di che trattasi [ovvero le sanzioni di cui all’art. 142 del codice della strada] deve comunque rispettare la normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno”, ha affermato che “pur tuttavia, la Sezione delle Autonomie (v. deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG del 9 aprile 2019) ha ammesso una parziale eccezione (riferita alle spese finanziate con i proventi di cui all’art. 208, ma sulla base di una interpretazione che si ritiene estensibile anche alla fattispecie di cui si discute) per quanto concerne la possibilità di destinare i proventi in questione al “Fondo risorse decentrate”, destinandoli all’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito di progetti di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”.
Pertanto, anche per quanto concerne i proventi di cui all’art. 142 del codice della strada si ritiene che gli stessi siano soggetti al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, conformemente al disposto di cui al comma 12-ter dello stesso art. 142, che impone il “rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego”; in applicazione dei canoni ermeneutici individuati dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG, per come ritenuti estensibili alle fattispecie di cui all’art. 142 dalla Sezione regionale di controllo per l’Umbria nella citata deliberazione, la parte eccedente le riscossioni del precedente esercizio finanziario non è tuttavia da ritenersi soggetta al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.
Per le modalità operative di costituzione del fondo risorse decentrate (il quale può ritenersi implementabile ex lege, ai sensi del citato comma 12-ter, nella parte in cui prevede il “potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale”, pur in assenza di una specifica disposizione contrattuale, quale è invece l’art. 98 del vigente CCNL), si dovrà tenere conto di quanto affermato nella citata deliberazione n. 209/2022 della Sezione regionale di controllo per il Veneto, sia con riferimento al primo anno di attivazione dei progetti (che andranno comunque implementati, in quanto diretti, secondo i canoni ermeneutici di cui alla citata deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/2019/QMIG, a “premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale”), sia per le annualità successive.