I progetti fuori quadro economico vanno a Titolo I
L'art. 1 comma 70 (Proroga delle semplificazioni per gli affidamenti di progettazione) della Legge 213/2024 - legge di bilancio 2024 - ha reso permanente il disposto dell'art. 1 comma 4 DL 32/2019 che consente di aggiudicare la progettazione di un'opera pubblica prima di aver ottenuto il finanziamento dell'opera stessa. Il particolare il comma dispone:
70. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « Per gli anni dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2019»;
b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di analisi e di monitoraggio delle attività progettuali di cui al primo periodo, in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche al fine della successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione ai sensi del presente comma».
Come rilevato dall'Ufficio studi del Senato, Il comma rende permanente la possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione di opere pubbliche anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
Il comma 70, introdotto al Senato, interviene sulla disposizione transitoria recata dal primo periodo del comma 4 dell’art. 1 del D.L. 32/2019, che dispone, per il periodo 2019-2023, che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Dette opere saranno poi considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
L’intervento provvede a rendere permanente l’applicazione di tale possibilità, non prevedendo più un limite temporale per la cessazione di tale misura.
In secondo luogo, il comma 70, modificando sempre il comma 4 dell’art. 1 del D.L. 32/2019 prevede l’emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di definire le modalità di analisi e di monitoraggio delle suddette attività progettuali, in raccordo con quanto previsto dal D. Lgs. 229/2011 in materia di monitoraggio delle opere pubbliche, anche per la successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione.
In merito, la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo della regione Lombardia – con la Delibera n. 270/2021, ha evidenziato che “gli attuatori di opere, per le quali deve essere realizzata la progettazione, possono avviare […], le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, a condizione che quest’ultime abbiano l’adeguata copertura finanziaria, attengano alla realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, aventi una ragionevole e probabile fattibilità sia in termini tecnici che finanziari, e venga rispettato il principio di autosufficienza dell’amministrazione”.
Sulla base del disposto di cui principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi al paragrafo 5.3.12 evidenzia che in assenza di opera pubblica, prevista nel programma opere pubbliche e a bilancio, correlata alla progettazione stessa, l'allocazione contabile di tale progettazione sarà da effettuarsi a Titolo I spesa, assorbendo solo risorse correnti o, al massimo, concessioni edilizie da utilizzarsi in deroga.
Il paragrafo .3.12 sarà eliminato dall'emanando Decreto ministeriale di correzione ai principi contabili, ma lo stesso principio è stato inserito nel nuovo paragrafo 5.4.14.