I presupposti per la revoca della procedura di affidamento
Il TAR Veneto con sentenza n. 2946/2024 dell’11 dicembre 2024, decidendo sull’annullamento di un provvedimento di revoca in autotutela di una procedura di affidamento di un servizio, ha ripercorso i presupposti necessari per la revoca di una gara.
Il Collegio ha in primo luogo ricordato che “una gara ben può essere revocata non solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, ma anche per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. “Per pacifica giurisprudenza, infatti, la revoca del bando di gara richiede la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara, secondo una valutazione di opportunità ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art. 21 quinquies della L. 241/1990, nessuna esclusa, e rientrante nel potere ampiamente discrezionale dell'amministrazione procedente (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 17 febbraio 2021, n. 1455).” (TAR Puglia, Bari, Sez. II, 26 marzo 2024, n. 378)” e che “la revoca degli atti di gara è legittima fino all'aggiudicazione definitiva ed anche successivamente purché non oltre la stipula del contratto, se sorretta dall'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive, e si connota come esercizio di un potere discrezionale. (TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 28 giugno 2024, n. 13089)”.
Fatte le suesposte osservazioni il TAR ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui veniva dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato “per erroneità dei presupposti, perché la revoca si fonderebbe sull’anomalia della sua offerta che le è stata comunicata solo il 27 maggio 2024 e, comunque, è nulla o annullabile” precisando che “risultano espressamente e dettagliatamente illustrate le ragioni per le quali è stata disposta la revoca della gara, che non poggiano sull’anomalia dell’offerta della ricorrente (richiamata solo per evidenziare lo stato della procedura), ma sul mutato contesto giuridico e sulle nuove esigenze dell’amministrazione”.