I prelievi dal fondo rischi e oneri sono accompagnati da prelievi dal fondo riserva di cassa
L’art. 167 comma 3 Tuel (Fondo passività potenziali) dispone E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo
L’art. 176 Tuel (Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali) dispone che i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.
Quindi i prelevamenti dalla Missione 20 programma 3 del bilancio vengono effettuati dalla Giunta in quanto trattasi di atti di gestione, non di atti di programmazione e non richiedono il parere dell’Organo di revisione.
Visto che sullo stanziamento della Missione 20 programma 3 non è possibile né impegnare né pagare, la norma non prevede lo stanziamento di cassa. Ma il prelievo dal fondo accantonato determina un pagamento sulla missione – programma – titolo – macro aggregato – capitolo che va a finanziare. E spesso manca la cassa. Quindi è opportuno accompagnare il prelievo dalla Missione 20 programma 3 con un prelievo dal fondo di riserva di cassa, allocato nella Missione 20 programma 1, con destinazione sul medesimo capitolo - ma di cassa - che si va a finanziare.
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