I limiti di spesa in esercizio provvisorio
A seguito del DM Interno 24.12.2024, che ha rinviato, ai sensi art. 151 comma 1 Tuel, il termine ultimo per approvare il bilancio 2025-2027 al 28 febbraio 2025, numerosi enti locali sono entrati in esercizio provvisorio.
E’ importate seguire bene in questo periodo l’art. 163 Tuel e il paragrafo 8 del principio contabile applicato All. 4/2 paragrafo 8, ricordando innanzitutto che l’assunzione degli impegni in dodicesimi fa riferimento al programma di spesa del bilancio 2024-2026 annualità 2025, è non al capitolo di spesa.
L’art. 163 commi 3 - 5 - 7 dispone:
3.[……] Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.
5.Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
7.Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.
Il principio contabile ricorda inoltre:
8.6 La gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale vincolato.
Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione.
Pertanto, nel corso dell’esercizio provvisorio:
a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
b)sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato.
8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.
In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l’organo di revisione a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall’articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.
A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all’articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, l’ente trasmette al tesoriere l’atto di approvazione del riaccertamento dei residui.
8.11 Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente.
Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente.
8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente.
A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio.