I limiti del soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti nel Nuovo Codice Appalti
Il Tar Puglia con sentenza n. 244/2025 del 19 febbraio, decidendo sull’impugnazione di un provvedimento con cui in autotutela la ricorrente, risultata aggiudicataria, veniva esclusa per mancanza del requisito professionale dello svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, è tornato ad occuparsi dei limiti del soccorso istruttorio in vigenza del D.lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti).
La ricorrente, tra gli altri motivi di ricorso, lamentava la violazione degli artt. 6 della legge n. 241/1990 e 101 del d.lgs. n. 36/2023 per non avere, la Stazione Appaltante, ritenuto valutabili gli ulteriori servizi indicati nella nota di riscontro alla richiesta di osservazioni sulle autodichiarazioni rese nel DGUE.
Il Collegio ha ritenuto detto motivo infondato “alla luce del principio di autoresponsabilità che grava sulle imprese partecipanti alle gare pubbliche e che ha condotto in modo univoco la giurisprudenza a negare il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti consapevolmente dichiarati dal concorrente” (cfr., da ultimo, C.d.S., Sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1372) osservando che “nell’ambito del settore dell’evidenza pubblica, i principi del favor partecipationis e del risultato non possono mai confliggere con il principio della par condicio fra i concorrenti”.
A supporto della tesi del TAR viene, inoltre, citata la Delibera Anac n. 60 del 07/02/2024 con cui viene chiarito che “nelle procedure per l’affidamento di servizi, il concorrente non può modificare l’elenco dei servizi analoghi indicati tramite la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 co.1 lett. b) né con quella del soccorso procedimentale di cui al co.3 dello stesso articolo del D.lgs. n. 36/2023, al fine di spendere servizi diversi da quelli indicati in sede di offerta, per superare il vaglio dell’analogia rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante”.