I limiti del potere di delega in materia di gestione dei rifiuti
La Corte Costituzionale con sentenza 189/2021 del 7ottobre 2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lettere b) e c), quest’ultima limitatamente al riferimento alla lettera b), della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, confliggendo la stessa con l’assetto di competenze delineato dal codice dell’ambiente e determinando dunque una violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
La Corte, precisando i limiti entro cui le Regioni possono delegare funzioni ai Comuni, afferma “con la disposizione ora in scrutinio la Regione Lazio, delegando ai Comuni la funzione amministrativa – attinente alla cura del procedimento di autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti derivanti dall’autodemolizione e rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti – ad essa conferita con legge nazionale, ha inciso, senza esservi abilitata da tale fonte normativa, su una competenza istituita dallo Stato nell’esercizio della sua potestà legislativa esclusiva ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.”.
Vi è di più “La modifica della competenza regionale fissata dall’art. 196 cod. ambiente, operata dall’art. 6, comma 2, lettere b) e c), della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, attraverso la delega ai Comuni della funzione autorizzatoria ivi indicata, contrasta con il parametro evocato perché introduce una deroga all’ordine delle competenze stabilito dalla legge statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in assenza – sia nell’ordito costituzionale, sia nel codice dell’ambiente – di una disposizione che abiliti alla descritta riallocazione”.
La Corte Costituzionale evidenzia, inoltre, che “La mancata riproduzione, nel testo dell’art. 118 Cost. introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), del riferimento, presente nella formulazione originaria dello stesso art. 118, alla delega come strumento di “normale” esercizio delle funzioni amministrative regionali induce, infatti, a ritenere che tale istituto non sia più configurabile come ordinario strumento di allocazione di competenze da parte del legislatore regionale, in assenza di una specifica abilitazione da parte della fonte a ciò competente”.