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I limiti assunzionali ex DL 34/2019 restano cogenti

In merito alla capacità assunzionale, la Corte Conti Liguria con delibera n. 178/2024 ha affermato che i vincoli e gli obblighi imposti dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal relativo decreto ministeriale attuativo del 17 marzo 2020 hanno carattere immediatamente cogente, ovvero devono essere osservati puntualmente in tutti gli esercizi in cui si procede ad assunzioni e non solo in un’ottica meramente programmatica.


Anche il ddl bilancio 2025, pur disponendo limitazioni al turnover, conferma che i limiti assunzionali tuttora vigenti rimangono in vigore. In caso di contrasto tra le due disposizioni si applica quella meno favorevole. La novella normativa disporrà:

"Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per l’anno 2025 le regioni a statuto ordinario, gli enti locali con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente".