I giorni di scadenza delle fatture si conteggiano sempre da 30
La Ragioneria Generale dello Stato sta monitorando gli enti locali sul rispetto dei tempi di pagamento, controllando:
Indice di tempestività dei pagamenti (ITP)
Tempo medio di pagamento (TMP)
Tempo medio di ritardo (TMR)
Per il calcolo dei giorni di ritardo NON è corretto far partire il conteggio dalla data scadenza fattura riportata nel documento (in alcuni caso inferiore a 30 giorni, in altri casi superiore a 30 giorni). Devono essere aggiornate automaticamente le date di scadenza fatture, portate in ogni caso a 30 giorni dalla data di emissione fattura, fatto salvo i casi in deroga consentiti dal Dlgs n. 231/2002 e ripresi nella Circolare RGS n. 15/2024.
Ai sensi dell'art. 21 DPR 633/1972, la fattura, cartacea o elettronica , si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. L'emissione del documento avviene quando lo stesso è trasmesso al Sistema di Interscambio.