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Non tutti i fondi di rigenerazione urbana sono confluiti nel PNRR

I contributi di rigenerazione urbana relativi ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui art. 1 commi 534 Legge 234/2022 NON sono confluiti nei fondi PNRR.

Diverso invece è il discorso relativo ai fondi di rigenerazione urbana relativi ai Comuni con popolazione superiore a 15.0000 abitanti, di cui art. 1 commi 42 e seguenti Legge 160/2019.

Quindi:

In merito alla trattazione come PNRR / PNC dei fondi di rigenerazione urbana, occorre distinguere:

1) i fondi di cui Legge 234/2022 art. 1 commi 534 e seguenti, riservati ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

2) i fondi di cui Legge 160/2019 art. 1 comma 42 e seguenti, riservati ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

I primi fondi non sono confluiti nei fondi PNRR

I secondi fondi invece, sono confluiti nei fondi PNRR nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.
Per questi ultimi, quindi, valgono le regole sul monitoraggio dei fondi PNRR.

I contributi di cui all’art. 1 co. 534 ss. L. 234/2021 sono attribuiti unicamente con risorse a valere sul bilancio nazionale, di conseguenza:

- NON si applicano le disposizioni previste per il PNNR per la gestione-rendicontazione e monitoraggio degli interventi;

- NON si applicano le disposizioni specifiche previste per i contributi a valere sul PNRR, quali ad esempio la possibilità di utilizzare parte delle risorse per le spese di personale o le altre norme contrattuali e contabili specifiche (D.L. 80/2021).

Le somme ammesse a contributo sono tutte le voci del quadro economico relative alle Indagini preliminari, progettazione e alla realizzazione dei lavori. Sono comprese, quindi, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza, le spese del quadro economico come IVA, incentivo del 2%, imprevisti, indagini preliminari ma NON gli oneri per le procedure d’esproprio e le spese connesse alle occupazioni di urgenza.

Il monitoraggio delle opere pubbliche finanziate dai co. 534 e ss. è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previso dal D.lgs. 229/2011, classificando le opere sotto la voce « LB 2022_comma 534_Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022». Si precisa che per i contributi in oggetto non trova applicazione l’art. 158 del D.lgs. 267/2000, pertanto i successivi controlli saranno disciplinati nel decreto di assegnazione delle risorse.

I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo, e senza bisogno di alcuna formale autorizzazione potranno essere utilizzati dal medesimo Ente beneficiario per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal richiamato comma 534 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione.

Gli eventuali ribassi d’asta non potranno essere utilizzati per la copertura dei costi derivanti dalle varianti in corso d’opera di cui all’art. 106, D.Lgs. n. 50/2016.