Controllo pubblico: i diversi filoni interpretativi
La Corte dei Conti Emiliana si è pronunciata in merito alla perimetrazione della nozione di controllo pubblico, ricordando la contemporanea presenza di due diversi orientamenti giurisprudenziali sul tema:
- Il primo, inquadrabile "per semplicità espositiva" come posizione “formale”, sostiene che il controllo debba essere sorretto da un qualche “atto esteriore” che lo renda “visibile”, configurandosi dunque controllo pubblico “solo allorquando le amministrazioni socie … condividano il dominio” della società “perché … vincolate – in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale – ad esprimersi all’unanimità, anche attraverso gli amministratori da loro nominati, per l’assunzione delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale””. Nella medesima direzione si sono altresì esposti il “TAR Emilia – Romagna, sent. n. 78 del 14 febbraio 2023 che richiama a sostegno della propria tesi convergente giurisprudenza amministrativa, ma si veda anche Corte dei conti, SS. RR. in spec. comp., sentt. nn. 16/2019; 17/2019;25/2019; 1/2020”.
- Al contrario, il secondo orientamento sostiene che debba sussistere un “controllo pubblico di fatto che si realizza solo con il mero riscontro nella compagine societaria di un assetto patrimoniale totalmente o quasi integralmente in mano agli enti pubblici. E ciò anche in assenza di meccanismi formali di coordinamento delle azioni gestorie e strategiche”.
Al presente filone aderisce la Sezione deliberante, citando, tra gli ulteriori sostenitori, la “Sezione autonomie del. n. 29/SEZAUT/2019/FRG; Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna n. 19/2023/VSGO …, del. n. 572 Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna … 10/2022/VSGO, del. n. 63/2020/PARI e n. 113/2021/PARI che richiama la delibera n. 11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo”.
Il tema è stato anche oggetto di intervento da parte del Consiglio di Stato che, aderendo anch’esso alla seconda opzione, ha sostenuto come “il controllo (pubblico) non deve necessariamente fondarsi su atti formali in quanto non è imposto da alcuna disposizione del TUSP”. La posizione del Consiglio trova proprio fondamento sia sul fatto che, facendo preciso richiamo al principio generale della libertà delle forme “un patto parasociale potrebbe non essere necessariamente redatto in forma scritta”, sia sulle disposizioni del TUSP e della legislazione successiva ove “la pubblica amministrazione, quale soggetto che esercita il controllo, è stata ed è intesa “unitariamente”, il che dovrebbe rilevare anche ai fini dell’art. 2359 c. c.”. (Corte dei conti Emilia Romagna, deliberazione n. 93/2023/PARI)