I fatti già noti al Comune non devono essere richiesti al contribuente
La Commissione Tributaria Regionale Basilicata (ora Corte di Giustizia di 2° grado) con sentenza n. 126/2022 ha eccepito il comportamento del Comune, che non ha considerato lo stato di inagibilità ai fini IMU e quindi il diritto alla detrazione, pur conoscendo l’inagibilità dell’immobile in quanto oggetto di specifica ordinanza. A nulla rileva il fatto che il contribuente non abbia presentato al Comune denuncia di inagibilità dell'immobile.
Secondo principi di collaborazione e buona fede, non può essere richiesto al contribuente la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.