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I fabbricati collabenti non sono tassabili come aree edificabili

Con la risoluzione n. 4/DF del 16 novembre 2023, il MEF ha espresso parere circa la legittimità della richiesta di pagamento dell’IMU da parte di alcuni Comuni in riferimento a fabbricati collabenti considerati terreni fabbricabili.

In particolar modo, è stato rilevato come i fabbricati collabenti, seppur privi di rendita (ed altresì, dunque, di autonomia funzionale e reddituale), si caratterizzano, ad ogni modo, quali “beni immobili presenti nell’archivio del Catasto Edilizio Urbano”, in ragione del fatto che devono sempre potersi individuare i relativi cespiti ed intestatari al momento di un trasferimento di diritti reali "anche per oggetti immobiliari che non producono reddito".

Il MEF, inoltre, non omette di rammentare che, ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. a), della Legge n. 160 del 2019, “per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”.

Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, gli immobili collabenti devono considerarsi sic et simpliciter fabbricati, dovendosi negare una loro diversa configurazione e riconoscendo che “la circostanza che siano privi di rendita li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che sono esclusivamente quelli con attribuzione di rendita”.

La risoluzione, infine, evidenzia come tale orientamento sia stato peraltro suffragato anche a livello giurisprudenziale: la Corte di Cassazione, infatti, ha più volte chiarito che “è pacifico che il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini dell'I.M.U. come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito”.