I criteri interpretativi della lex specialis
La Sezione quinta del Consiglio di Stato con sentenza n. 5871-2024 del 2.7.2024 è tornata ad occuparsi dei criteri che devono trovare applicazione nell’interpretazione della lex specialis di gara.
Il Collegio ricorda in primo luogo che “nell'interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ.” secondo il giudicante dovendosi applicare anche le regole di cui all’art. 1363 c.c. “le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. La tutela dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti conduce all'interpretazione sistematica delle varie clausole”.
Il Consiglio di Stato, inoltre, rileva che si tratta di un “orientamento da tempo superato” quello secondo cui il criterio dettato dall'art. 1363 abbia carattere solo sussidiario e, pertanto, applicabile solo nel caso in cui la volontà delle parti non risulti chiara in base ai criteri fissati dall' art. 1362, sottolineando che “la giurisprudenza oggi dominante ritiene, invece, che sia necessario procedere al coordinamento delle varie clausole, prescritto dall'art. 1363, anche quando il senso letterale di una di esse non sia equivoco, posto che tale espressione, con il fondamentale criterio ermeneutico ad esso ispirato, va riferita all'intera formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, senza limitazione ad una parte soltanto, qual è la singola clausola” (Cass. civ., Sez. III, 9 novembre 2020, n. 25090).
Viene in ogni caso evidenziato che il dato testuale, pur fondamentale, “non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo” e deve essere esteso alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, infatti, “un’espressione prima facie chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti”.
Sostanzialmente il Consiglio di Stato conferma il consolidato assunto secondo cui all'interpretazione degli atti amministrativi si applicano normalmente le regole sull'interpretazione dei contratti e , pertanto, “vale la regola generale secondo la quale, nella loro interpretazione, bisogna indagare l'intenzione delle parti, o in genere dell'organo amministrativo autore dell'atto, e non limitarsi al senso letterale delle parole, interpretando inoltre le singole clausole le une per mezzo delle altre, onde attribuire a ciascuna di esse il senso che risulta dal complesso dell'atto” (Cass. civ., 13 maggio 1964, n. 1142).
Il Collegio, infine, ricorda che in presenza di clausole ambigue o di dubbio significato della lex specialis dovrà trovare applicazione il principio del favor partecipationis privilegiando l'interpretazione che favorisca l'ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli (Consiglio di Stato, sez. V, 9 gennaio 2024, n. 295).