I contributi progettazione 2023 si utilizzano per la graduatoria 2022
L'art. 16 comma 3 del DL 115/2022 "Aiuti bis" dispone che le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2023 per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022. In particolare:
"All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.
Richiamo normativo
Legge 160/2019 art. 1 commi da 51 a 53 ter
51. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno. (32) (33) (34)
(32) Comma così modificato dall’ art. 45, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, dall’ art. 1, comma 415, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022, e, successivamente, dall’ art. 28, comma 6, lett. b), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.
(33) Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’ art. 28, comma 4, D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.
(34) Per la modalità di certificazione per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma vedi, per l’anno 2020, il Decreto 31 dicembre 2019 e, per l’anno 2021, il Decreto 10 dicembre 2020.
51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo, e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione. Qualora l’ammontare dei contributi assegnati con il decreto di cui al terzo periodo sia inferiore alle risorse disponibili, le risorse residue per l’anno 2021 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2021. (35) (36)
(35) Comma inserito dall’ art. 45, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, così modificato dall’ art. 1-bis, comma 4, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101.
(36) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 7 dicembre 2020.
52. Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio (37) dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere:
a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare;
b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione;
b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti alla progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori (38).
(37) Per la proroga del presente termine, per l’anno 2020, vedi l’ art. 1, comma 10-septies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
(38) Lettera aggiunta dall’ art. 45, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
53. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio (40) dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. (39)
(39) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 31 agosto 2020 e il Decreto 3 maggio 2021.
(40) Per la proroga del presente termine, per l’anno 2020, vedi l’ art. 1, comma 10-septies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
53-bis. Per il biennio 2022-2023 l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente:
a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. (41)
(41) Comma inserito dall’ art. 1, comma 415, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
53-ter. Per i contributi relativi all'anno 2022 il termine di cui al comma 52 è fissato al 15 marzo 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022. Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione. (42)
(42) Comma inserito dall’ art. 1, comma 415, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 16, comma 3, D.L. 9 agosto 2022, n. 115.