I contratti di collaborazione non sono appalto di servizi
Il TAR Sardegna, con sentenza n.663/2023, ha evidenziato che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono caratterizzati da un rapporto di c.d. parasubordinazione e quindi non possono essere equiparati ad un appalto di servizi, disciplinato dal Codice dei contratti pubblici. Il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo, costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale alla instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione
Pertanto, anche l’atto di conferimento, da parte di un dirigente della pubblica amministrazione, di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un soggetto esterno all’amministrazione, pur se preceduto da una procedura comparativa, come prescrive il vigente art. 7, comma 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001, rientra nell’ambito soggettivo e oggettivo dell’art. 409, n. 3, cod. proc. civile.